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giovedì 17 giugno 2010

La riforma dell'art. 41 l'ha già fatta l'UE


Mi sorprende e mi sconcerta vedere con quanta foga il ministro Tremonti vada in giro per l'Italia a sostenere che per sancire i principi della libertà d'impresa è necessario modificare la Costituzione. È vero che l'art. 41 è frutto di un compromesso storico tra i padri costituenti, tra il socialismo e il liberalismo, ma certamente pende più verso quest’ultimo. E a farlo pendere ancora di più finanche al liberismo vi è stato negli anni scorsi – fino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, lo scorso 1 dicembre 2009 – l’art. 4 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, il quale prevedeva che la politica economica e quella monetaria degli Stati membri fossero condotte “conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza”. Cose fra l’altro per nulla in contrasto con i principi espressi dall’art. 41.
Da giurista, qual è a tutti gli effetti essendosi laureato in giurisprudenza presso l’Università di Pavia, il nostro ministro dell’Economia non può ignorare il disposto dell’art. 11 della Costituzione, il quale consentendo “in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”, è stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale come la porta d’ingresso del diritto comunitario nel nostro sistema. Inoltre l’art. 117 Cost. ci ricorda come la potestà legislativa sia “esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Anche guardando all’art. 41 come ad un residuo bellico, bisogna riconoscere che nel tempo il suo valore programmatico è stato assai limitato dal diritto comunitario, il quale è direttamente applicabile nel nostro ordinamento. Si può quindi dire che in verità l’art. 41 è già stato riformato più volte dall’Unione Europea, da ultima lo scorso dicembre.

mercoledì 24 marzo 2010

Autoriciclaggio, il reato fantasma


In Italia chi vende droga e rimette in circolo il denaro guadagnato può essere punito per il traffico di stupefacenti ma non per aver riciclato i proventi illeciti ottenuti. Il reato di autoriciclaggio infatti non è ancora previsto dal nostro codice penale. 
Sembra che tutti siano favorevoli alla sua introduzione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel luglio del 2009 afferma infatti che “la punibilità dell'autoriciclaggio è opportuna sia dal punto di vista dell'architettura giuridica, sia quale strumento per gli investigatori ed i magistrati” e “la rilevanza assegnata dagli standard internazionali alla punibilità dell'autoriciclaggio conferma la necessità di introdurre tale reato nell'ordinamento penale italiano”. Il Fondo Monetario (fin dal 2005), il Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi (audizione presso il Senato del 15 luglio 2008) e il Procuratore Nazionale Antimafia Piero Grasso ne auspicano da anni l’introduzione, ma al momento il disegno di legge che lo prevede è sepolto in un cassetto. L’autoriciclaggio è presente da tempo in paesi come gli USA e la Svizzera, mentre abbastanza recentemente è stato introdotto in Francia. La Cassazione inoltre si trova in difficoltà ad aggirare l’ostacolo dell’assenza di tale fattispecie. Un esempio storico è quello di Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo, che durante il suo processo per concorso esterno in associazione mafiosa non fu imputabile per il riciclaggio del denaro accumulato grazie alle sue relazioni con la mafia. Non solo: un importante ambito di utilizzo del reato di autoriciclaggio si avrebbe anche nella lotta all’evasione fiscale.